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Sez. 4, Sentenza n. 39619 del 11/07/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237834 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa omissiva - Gestione di impianto sciistico - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli sciatori - Fonte.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237834-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico non origina dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite. (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in merito alle lesioni riportate da uno sciatore e causate dall'omessa delimitazione della pista in un punto ritenuto pericoloso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)