Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 14/05/2005 (Rv. 581490 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Funzione di accertamento dell'ingiunzione fiscale - Affermazione - Portata - Giudizio di opposizione - Sentenza di rigetto - Natura - Efficacia.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 610 del 1939, la cognizione del giudice ordinario non è limitata alla verifica di legittimità dell'atto impositivo impugnato ma si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, alla cognizione del merito della pretesa fiscale, al fine di riconoscerla fondata o non, con la conseguenza che la sentenza di rigetto dell'opposizione, resa a conclusione di detto giudizio, non ha natura di sentenza di mero accertamento ma, per il collegamento con l'ingiunzione di pagamento, di una vera e propria sentenza di condanna, con l'efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)