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Sez. 1, Sentenza n. 5018 del 09/06/1987 (Rv. 453621 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - NATURA - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE IN VIA AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA GIUSTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453621-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - NATURA - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE IN VIA AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA GIUSTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non si configura come un giudizio di impugnazione nel quale sia precluso al giudice l'esame delle questioni a lui non specificamente proposte, bensì come un ordinario procedimento di cognizione rivolto alla quantificazione della giusta indennità, a prescindere dai criteri estimativi adottati nella fase amministrativa ed anche se a riguardo non siano stati proposti specifici motivi di impugnazione. Pertanto, legittimamente il giudice del merito determina in via autonoma la giusta indennità spettante all'espropriato, applicando le norme regolanti la materia in esame ed i criteri estimativi in essa stabiliti. (V 2260/84, mass n 434296; (V 4525/82, mass n 422500; (V 6454/81, mass n 417276).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)