Sez. L, Sentenza n. 4413 del 06/07/1981 (Rv. 415111 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE AL FINE DI ELUDERE LE NORME IMPERATIVE EX LEGGE N 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - TERMINE APPOSTO ALL'ULTIMA DELLE PREDETTE ASSUNZIONI - LICENZIAMENTO - EQUIPARAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ESPLICITA DELL'INTENZIONE DI RECEDERE O ACQUISIZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA VOLONTA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE AL FINE DI ELUDERE LE NORME IMPERATIVE EX LEGGE N 230 DEL 1962 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - TERMINE APPOSTO ALL'ULTIMA DELLE PREDETTE ASSUNZIONI - LICENZIAMENTO - EQUIPARAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ESPLICITA DELL'INTENZIONE DI RECEDERE O ACQUISIZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA VOLONTA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*
Nell'ipotesi di piu assunzioni successive a termine, caratterizzate dal fine elusivo delle norme imperative della legge 18 aprile 1962 n 230, l'illegittimita delle clausole attinenti al termine comporta che la serie dei contratti successivi a tempo determinato sia considerata e qualificata, in virtu dell'integrazione del regolamento negoziale prevista dalla stessa legge, con la sostituzione di diritto delle dette clausole, ai sensi dell'art 1419, secondo comma, cod civ, come contratto a tempo indeterminato. Rispetto a tale contratto non puo riconoscersi valore di licenziamento al termine apposto all'ultima delle assunzioni suindicate, con la conseguente riproduzione per esso, in Forma diversa (licenziamento), della efficacia interruttiva del rapporto negatagli dalla legge citata, occorrendo invece all'uopo, data la natura del licenziamento di dichiarazione di volonta tipicamente recettizia, che, esauritosi l'ultimo rapporto, il datore d lavoro comunichi esplicitamente al dipendente l'intento di non riprendere la collaborazione ovvero che il secondo acquisisca altrimenti la certezza della volonta di recesso del primo, sicche solo da questo momento decorre il termine per l'impugnativa ex art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604. (V 2632/80, mass n 406372, sulla prima parte; (V 3362/79, mass n 399765, sulla seconda parte; (contra 6372/80, mass n 410119, sulla seconda parte; (contra 2632/80, mass n 406373, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)