Sez. L, Sentenza n. 2632 del 22/04/1980 (Rv. 406373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TERMINE CONTRATTUALE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE SCRITTA DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - EQUIPARAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DECORRENZA - DAL TERMINE CONTRATTUALE O DALLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TERMINE CONTRATTUALE - FUNZIONE - COMUNICAZIONE SCRITTA DEL LICENZIAMENTO NEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - EQUIPARAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DECORRENZA - DAL TERMINE CONTRATTUALE O DALLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato il termine costituisce un elemento essenziale che inerisce alla struttura stessa del contratto come un dato obiettivo predeterminato che esplica i suoi effetti vincolanti nei riguardi di entrambe le parti contraenti tenute ad osservarlo. La fissazione di un termine finale, pertanto, assolve preventivamente, nel rapporto a tempo determinato, quella stessa funzione che l'art 2 della legge n 604 del 1966 assegna alla comunicazione scritta del licenziamento, quella, cioe, di manifestare la volonta del datore di lavoro di recedere dal rapporto, ed e quindi dalla scadenza del termine inizialmente stabilito o successivamente prorogato ovvero, nel rapporto a tempo indeterminato, dalla comunicazione scritta del licenziamento (o, eventualmente, dalla precisazione dei motivi) che decorre, ai sensi dell'art 6 della legge predetta, il termine per l'impugnazione del licenziamento. (V 4499/79, mass n 401003; (V 1017/79, mass n 397213; (Conf 1365/76, mass n 380065).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)