Sez. U, Sentenza n. 2318 del 04/04/1986 (Rv. 445446 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate non trova deroghe per le aziende esercenti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ossia il servizio di nettezza urbana), poiché tali aziende - in considerazione del disposto dell'art. 3 R.d. 1 luglio 1926 n. 1130, che ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutte indistintamente le aziende municipalizzate (consentendone l'inquadramento sindacale), e dell'art. 14 legge 27 febbraio 1978 n. 43, che, dettando Disposizioni sulla finanza locale, pone la correlazione delle entrate ai costi - integrano strutture munite di propria autonoma organizzazione, distinta da quella pubblicistica del comune ed operante con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre aziende municipalizzate di natura tipicamente imprenditoriale. Consegue che, anche quando viene costituito tra comuni e province un consorzio per la gestione di un pubblico servizio di nettezza urbana, occorre distinguere l'ipotesi in cui tale gestione viene fatta in economia e l'ipotesi in cui viene creata una speciale azienda consorziale, dovendosi applicare solo in questo secondo caso i principi sulla privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario), mentre nel primo caso trovano applicazioni le disposizione della legge comunale e provinciale (T.U. N. 383 del 1934) che equiparano la disciplina di impiego (pubblico) dei dipendenti dei comuni e delle province (con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo) a quella dei dipendenti dei consorzi stessi. (V 2436/84, mass n 434465; (V 169/84, mass n 432419; (V 272/83, mass n 425085; (V 1885/82, mass n 419730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 43 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)