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Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007 (Rv. 599011 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Nuova disciplina in materia di illeciti disciplinari dei magistrati contenuta nel d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Efficacia decorrente dal 19 giugno 2006 - Modificazione della disciplina transitoria sopravvenuta per effetto della legge n. 269 del 2006, con inserimento del nuovo art. 32 bis nel testo del citato d.lgs. n. 109 del 2006 - Ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura - Disciplina applicabile - Procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 - Ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile e nel termine di cui all'art. 60 d.P.R. n. 916 del 1958 - Procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno 2006, ma relativi a fatti commessi anteriormente alla medesima data - Applicabilità della disciplina transitoria dettata dall'indicato art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
Stato
decisa il 2007-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599011-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, dal quadro normativo formatosi a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, consegue che le sentenze emesse nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006 sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di procedura civile e nel termine di cui all'art. 60 d.P.R. n. 916 del 1958, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 (19 giugno 2006), quanto nel caso in cui sia stato pronunciato successivamente, mentre nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno 2006, ma relativi a fatti commessi anteriormente alla medesima data, continuano ad applicarsi, nella misura in cui appaiono produttivi di conseguenze più favorevoli all'incolpato, le disposizioni contenute negli artt. 17-21 e 27-38 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, in quanto il comma 2 dell'art. 32 bis della legge n. 269 del 2006, che ne prevede l'applicabilità, deve essere letto in modo coordinato con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)