Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 13/07/1983 (Rv. 429640 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DAGLI INDICI CALCOLATI DALL'I.S.T.A.T. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DAGLI INDICI CALCOLATI DALL'I.S.T.A.T. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Se è vero che la Determinazione della misura della svalutazione monetaria rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il quale ha la facoltà e non l'Obbligo di riferirsi ai coefficienti dell'istituto centrale di statistica (cosiddetti indici ISTAT), potendo limitarsi ad utilizzarli orientativamente, per una valutazione globale e forfettaria alla stregua delle nozioni della comune esperienza, egli non può, tuttavia, senza incorrere nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, applicare indici di svalutazione diversi per somme dovute con riferimento allo stesso periodo di tempo. (Conf 6671/82, mass n 424310; (Conf 4568/82, mass n 422538; (Conf 1931/82, mass n 419775; (Conf 303/82, mass n 417998).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)