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Sez. 1, Sentenza n. 13649 del 22/07/2004 (Rv. 574799 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Portata - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione della norma primaria - Legittimità - Sanzioni previste da leggi regionali - Principio di legalità - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574799-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare: tale principio trova applicazione anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali, atteso che al legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, spetta definire e sanzionare gli illeciti amministrativi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge statale (cfr, in proposito, Corte cost. n. 350 del 1991, n. 28 del 1996 e n. 115 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)