Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 27/06/1973 (Rv. 364877 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - NORME DEI REGOLAMENTI DI CONDOMINIO CONTENENTI RESTRIZIONE DEI POTERI DEI SINGOLI PROPRIETARI - NATURA CONVENZIONALE - CONSEGUENZE - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - CONDIZIONI - NORME CONTENENTI DIVIETO DI DESTINAZIONE DEI LOCALI ESCLUSIVI A DETERMINATI USI - NATURA CONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - NORME DEI REGOLAMENTI DI CONDOMINIO CONTENENTI RESTRIZIONE DEI POTERI DEI SINGOLI PROPRIETARI - NATURA CONVENZIONALE - CONSEGUENZE - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - CONDIZIONI - NORME CONTENENTI DIVIETO DI DESTINAZIONE DEI LOCALI ESCLUSIVI A DETERMINATI USI - NATURA CONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
Le norme dei regolamenti condominiali che investono i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno, iure domini, sulle loro posizioni esclusive, restringono nell'interesse comune il contenuto del diritto di proprieta sulle porzioni stesse. Tali norme, a differenza di quelle che disciplinano soltanto l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni (per la cui approvazione e sufficiente la maggioranza), assumono carattere convenzionale, nel senso che, se precostituite dall'originario unico proprietario dell'edificio, debbono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto o in separati appositi Atti, se deliberate dall'assemblea dei condomini, debbono essere approvate all'unanimita o, quanto meno, da tutti i condomini titolari delle porzioni dello stabile interessate. Le suddette Disposizioni regolamentari, costitutive di limitazioni a carico dei diritti di proprieta esclusiva dei condomini (oneri reali), per potere essere opposte ai terzi acquirenti a titolo particolare, debbono essere trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli Atti di acquisto. Rientrano in tale categoria, tra le altre, le Disposizioni del regolamento condominiale che impongano il divieto di destinare i locali di proprieta esclusiva a determinati Usi ritenuti incompatibili con l'interesse comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)