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Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 15/05/2003 (Rv. 563113 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comune intenzione delle parti - Espressioni letterali utilizzate - Insufficienza - Necessità di ricostruire l'intento comune - Contratto di transazione - Necessità dell'esplicitazione del dissenso - Esclusione - Necessità di equilibrio tra le reciproche concessioni - Esclusione - Individuabilità di una volontà comune di por fine ad ogni controversia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563113-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di interpretazione dei contratti, qualora le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle parti, occorre aver riguardo all'intento comune che esse hanno perseguito. In riferimento in particolare alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio occorre indagare innanzitutto se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all'"incertus litis eventus", senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da una corresponsione di somma di denaro da parte del debitore, accettata dal creditore dichiarando di esser stato pienamente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa. Quanto poi ai requisiti dell'"aliquid datum" e dell'"aliquid retentum", essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni, e pertanto non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)