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Sez. 4, Sentenza n. 8109 del 16/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150293 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL MEDICO - IMPERIZIA - CRITERI: CARENZA DI NECESSARIA ABILITÀ TECNICA E TRASGRESSIONE DI FONDAMENTALI NORME SCIENTIFICHE.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150293-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL MEDICO - IMPERIZIA - CRITERI: CARENZA DI NECESSARIA ABILITÀ TECNICA E TRASGRESSIONE DI FONDAMENTALI NORME SCIENTIFICHE.*

In tema di colpa professionale del sanitario, le nozioni di imperizia ed imprudenza presentano peculiari caratteristiche, per il frequente insorgere del rischio e del fortuito. La colpa è pertanto ravvisabile nell'errore inescusabile e, cioè, nel difetto della necessaria abilità tecnica e nella trasgressione delle norme che presiedono all'Esercizio della scienza medica. (Conf mass n 149347 ed ivi citate; (Conf mass n 149219 ed ivi citate; (Conf mass n 149218 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)