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Sez. 3, Sentenza n. 12494 del 12/10/2001 (Rv. 549617 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Persona giuridica presente in giudizio a mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla - Successiva costituzione del legale rappresentante - Ratifica espressa o tacita della condotta processuale precedente - Sanatoria con effetto retroattivo del difetto di legittimazione processuale - Limiti.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549617-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Qualora la persona giuridica (nella specie, INAIL) sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla (direttore di sede), il difetto di legittimazione processuale è sanato, con effetto retroattivo, mediante la costituzione, in qualsiasi stato e grado del giudizio, del legale rappresentante della persona giuridica stessa, il quale ratifichi, espressamente o tacitamente, la condotta processuale precedente a tale costituzione, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Regio Decr. 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)