Sez. 1, Sentenza n. 15309 del 29/11/2000 (Rv. 542268 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Rendita d'impresa - Calcolo - Criterio della rendita temporanea - Tipo di concessione (grande o piccola derivazione) - Rilevanza - Esclusione.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO
In materia di trasferimento coattivo a favore dell'ENEL di imprese esercenti le industrie elettriche, ai fini della determinazione dell'indennizzo col metodo della media tra il valore dei beni e la capitalizzazione del reddito dell'impresa elettrica trasferita, deve procedersi al calcolo della seconda col metodo della rendita temporanea, tenendo conto della residua durata del rapporto di concessione idroelettrica e senza che assuma rilievo la distinzione tra concessionari di grandi e di piccole derivazioni.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 1, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)