Sez. 1, Sentenza n. 8663 del 16/07/1992 (Rv. 478223 - 01)
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo | Impresa elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio - Indennizzo per la nazionalizzazione - Determinazione - Criteri.
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo
Ai fini della determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione di impresa elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio, il metodo più appropriato è quello della media aritmetica tra il valore dei beni e degli impianti e quello ottenuto mediante capitalizzazione del reddito, in quanto consente di computare, perché incluso nel secondo dei parametri considerati, anche il valore dell'avviamento alla data di riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)