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Sez. 3, Sentenza n. 3691 del 28/01/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210295 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione insufficiente o inidonea - Necessità di ulteriori ricerche - Esclusione - Notifica in mani del difensore - Correttezza.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210295-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

Le notificazioni all'imputato, nel caso in cui la dichiarazione di domicilio sia insufficiente o inidonea, sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. In questi casi nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)