Sez. L, Sentenza n. 725 del 05/03/1976 (Rv. 379375 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER UNA RENDITA VITALIZIA - RISPETTIVE CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'INPS - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER UNA RENDITA VITALIZIA - RISPETTIVE CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'INPS - LIMITI.*
Nel caso di mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi spettano al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, due distinte azioni caratterizzate da presupposti ed oggetti differenti. Il lavoratore, puo, invero, far valere, ai fini del risarcimento del danno, la responsabilita contrattuale di cui all'art 2116 cod civ, la quale si fonda sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della conseguente perdita totale o parziale della pensione, in quanto sino a che tali presupposti non si siano entrambi verificati, il rapporto obbligatorio non puo ritenersi definito, ma ancora in corso di svolgimento. Inoltre, il lavoratore, durante il corso del rapporto assicurativo e dal momento del mancato versamento dei contributi, puo proporre contro il datore di lavoro inadempiente, una distinta Azione intesa ad ottenere il versamento all'INPS della somma necessaria a costituire - ex art 13 della legge n 1338 del 1962 - una rendita vitalizia riversibile, pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi. E, se il lavoratore esperisca quest'ultima Azione, l'INPS e litisconsorte necessario, spettandogli di verificare in fatto il fondamento della pretesa alla detta rendita vitalizia. (V 1304/71, mass nn 351496 e 351498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)