Sez. 1, Sentenza n. 11576 del 17/02/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233794 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - Inidoneità di quelli esistenti presso la Procura - Nozione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., l'inidoneità degli impianti, che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto tecnico degli impianti ma anche alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova. (Fattispecie in cui l'intercettazione era stata disposta allo scopo di pervenire alla cattura di un latitante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)