Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 14/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233382 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzabilità di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - Requisito della inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura - Nozione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 comma terzo, cod. proc. pen. giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria determinato dall'esigenza di collocare le postazioni di ascolto in prossimità dei luoghi di esecuzione di efferati delitti, al fine di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)