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Sez. 5, Sentenza n. 5077 del 12/03/2004 (Rv. 571049 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Controversie in materia di imposta di successione - Ambito applicativo - Limitazione alle sole liti concernenti il valore del maggiore imponibile accertato.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571049-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), è limitata, in materia di imposta di successione, alle sole liti che riguardino il valore del maggior imponibile accertato, cioè la maggiore quantità dell'oggetto dell'imposta risultante dall'esercizio di un potere di accertamento tributario, con esclusione, quindi, delle liti in cui si controverta della maggiore quantità del contenuto dell'imposta, determinata dall'ufficio applicando, su richiesta del contribuente, un criterio automatico di determinazione del valore dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)