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Sez. L, Sentenza n. 9117 del 29/08/1995 (Rv. 493787 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Nocività di queste ultime presunta per legge - Conseguenze - Broncopatia riscontrata nel lavoratore edile - Prova contraria della riferibilità della malattia alla lavorazione - Oggetto - Onere - Incidenza sull'I.N.A.I.L.- Svolgimento dell'attività a cielo aperto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493787-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

In tema di malattie professionali, allorquando le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge (come nel caso del lavoratore edile, la cui attività rientra per nozione di comune esperienza tra le lavorazioni contemplate alla voce n. 47 della nuova tabella delle malattie professionali dell'industria, approvata con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482), la broncopatia riscontrata nel lavoratore medesimo si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo sia addetto, salvo che non sia fornita la prova rigorosa ed inequivoca (il cui onere grava sull'I.N.A.I.L.) dell'intervento di un diverso fattore patogeno che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la broncopatia, senza che al fine di vincere la suddetta presunzione sia sufficiente la circostanza che la prestazione lavorativa sia stata effettuata a cielo aperto, atteso che - al fine dell'accertamento delle malattie professionali - per ambiente di lavoro deve intendersi non soltanto un luogo chiuso o diversamente protetto ma anche un cantiere di lavoro all'aperto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)