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Sez. L, Sentenza n. 2122 del 25/03/1985 (Rv. 440013 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANOVALE EDILE - BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA ENFISEMIGENA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA - INDENNIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440013-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MANOVALE EDILE - BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA ENFISEMIGENA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA - INDENNIZZABILITÀ.*

L'attività lavorativa tipica del manovale edile, il cui contenuto è noto per comune esperienza, rientra fra le lavorazioni, contemplate alla voce 47 della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 al d.P.R.30 giugno 1965 n. 1124) approvata con d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, che espongono all'inalazione di silicati o di calcare e la cui nocività a livello broncopolmonare è presunta dalla legge conseguentemente, la broncopneumopatia cronica enfisemigena con insufficienza respiratoria, riscontrata in detto lavoratore, va rapportata con nesso di causalità all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e costituisce quindi malattia professionale indennizzabile, ove sia mancata la prova che l'infermità sia stata determinata anziché dallo svolgimento della lavorazione morbigena, come presunto dalla legge, dall'intervento, con Rilevanza causale esclusiva o prevalente, di fattori patogeni di natura diversa. (V 7476/83, mass n 432093).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)