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Sez. 1, Sentenza n. 33758 del 10/08/2001 Ud. (dep. 17/09/2001) Rv. 219893 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE | Circostanza attenuante operante per reato satellite - Incidenza sull'entità dell'aumento di pena da infliggere per esso - Sussistenza - Incompatibilità dell'attenuante con la violazione più grave - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219893-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE

Nel reato continuato il riconoscimento di una circostanza attenuante per un reato satellite incide sull'entità dell'aumento di pena da stabilire, in relazione ad esso, a titolo di continuazione, anche se si tratta di circostanza incompatibile con la violazione più grave. (Fattispecie concernente vari episodi di falso ideologico e di abuso d'ufficio, uniti dal vincolo della continuazione, per i quali il giudice di merito aveva negato agli imputati, con decisione ritenuta erronea dalla Corte, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen., sul rilievo che essa, applicandosi solo ai delitti contro la p.A., non poteva essere riconosciuta per il delitto di falso, costituente la violazione più grave).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 bis, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)