Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 05/04/1982 (Rv. 419956 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, dal lato passivo non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero successivamente necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, e la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini della esistenza di un procedimento contro il condominio ha Rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)