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Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 05/04/1982 (Rv. 419956 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419956-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - ESTENSIONE.*

La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, dal lato passivo non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero successivamente necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, e la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini della esistenza di un procedimento contro il condominio ha Rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)