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Sez. 2, Sentenza n. 4605 del 19/10/1999 Cc. (dep. 14/01/2000) Rv. 215742 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione - Modifica al comma 9 dell'art. 656 cod.proc.pen. apportate dalla legge 27.5.1998 n. 165 - Norma di natura processuale - Vigenza del principio "tempus regit actum" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215742-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione, la norma introdotta dalla legge 27.5.1998 n. 165, che ha modificato l'art 656 comma 9 cod.proc.pen.(casi nei quali non è possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione)ha natura processuale. Pertanto, per il principio "tempus regit actum", deve applicarsi la normativa in vigore al momento della emissione dell'ordine di carcerazione. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del GIP, che aveva dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di un soggetto condannato in data anteriore alla entrata in vigore della predetta legge, ritenendo che l'emissione dell'ordine di esecuzione dovesse essere effettuata in base alla previgente disciplina).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)