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Sez. 5, Sentenza n. 8636 del 15/02/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 239042 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai tre anni - Condizione costituita dall'impossibilità assoluta, per la madre, di provvedere all'assistenza - Esclusione ove sia disponibile l'ausilio di altri parenti o di strutture pubbliche - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239042-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

L'impossibilità assoluta, da parte della madre, di provvedere all'assistenza della prole di età inferiore ai tre anni, prevista dall'art. 275, comma quarto, cod.proc.pen. come condizione ostativa, di regola, all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, può essere esclusa quando alla detta assistenza possa provvedersi mediante l'ausilio di altri parenti o di strutture pubbliche, sempre che tale ausilio abbia carattere meramente integrativo e di supporto e non totalmente sostitutivo dell'assistenza materna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)