Sez. 5, Sentenza n. 64 del 03/01/2005 (Rv. 579405 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso diniego di rimborso di somme erroneamente versate - Centri di servizio - Qualità di parte processuale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel caso di ricorso avverso il diniego di rimborso di somme erroneamente versate dal contribuente, il centro di servizio è privo di legittimazione processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del centro medesimo. Da un lato, infatti, l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclude, in linea di principio, i centri di servizio dal novero dei soggetti che possono essere parti del processo tributario (stabilendo che, qualora l'atto impugnato sia ascrivibile ad un centro di servizio, deve essere chiamato in causa "l'ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso"); dall'altro, l'art. 20, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, nel far salvo il disposto dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, si riferisce esclusivamente - attraverso il richiamo operato dal detto art. 10 al precedente art. 8 - ai ricorsi avverso i provvedimenti di rimborso disposti a seguito di errori materiali o duplicazioni "dovuti al centro di servizio".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/11/1980 num. 787 art. 8, DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)