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Sez. 5, Sentenza n. 2937 del 10/02/2010 (Rv. 611724 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella emessa dal Centro di Servizio - Impugnazione - Notifica al Centro di Servizio ex art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980 - Necessità - Legittimazione alla partecipazione al processo di primo grado - Spettanza - Al solo Ufficio delle Entrate - Appello avverso sentenza di primo grado da parte del contribuente - Notifica - All' Ufficio delle Entrate - Necessità - Notifica al Centro di Servizio - Effetti - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611724-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso una cartella esattoriale emessa dal Centro di Servizio va notificato a quest'ultimo ufficio, in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980, contenuto nell'art. 20, comma terzo, del d.lgs n. 546 del 1992, ma, nell'instaurato giudizio, l'unica parte processuale legittimata è l'Ufficio delle Entrate, al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso ed al quale, di conseguenza, va notificato l'eventuale ricorso in appello. Qualora, però, il contribuente abbia per errore notificato l'atto di impugnazione al Centro di Servizio, quest'ultimo, in ossequio al principio generale di tutela dell'affidamento del contribuente ed al conseguente dovere di collaborazione (art. 10 della l. n. 212 del 2000), è tenuto, facendo parte della medesima Amministrazione finanziaria, a trasmettere il ricorso al competente Ufficio delle Entrate, conseguendone, in difetto, che la mancata tempestiva costituzione dell'Ufficio in appello non è imputabile al contribuente, bensì all'Amministrazione medesima.

Riferimenti normativi: DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)