Sez. L, Sentenza n. 63 del 08/01/1996 (Rv. 495260 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale del diritto alla rendita - Decorrenza - Obiettiva riconoscibilità della malattia - Rilevanza - Diagnosi comprovante l'eziologia professionale della malattia ed il raggiungimento della misura minima indennizzabile - Carattere normale di detta riconoscibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale del diritto alla rendita, ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 116 del 1969, occorre che la malattia sia obiettivamente riconoscibile dall'assicurato; ciò che normalmente avviene con la diagnosi medica che dia certezza non solo dell'eziologia professionale della malattia ma anche del raggiungimento della misura minima indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)