Sez. L, Sentenza n. 11742 del 06/09/2000 (Rv. 540006 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prepensionamento d'ufficio di dipendente autoferrotranviario - Dichiarazione di illegittimità del licenziamento ex art. 18 stat. lav. - Incidenza sul diritto alla pensione - Configurabilità - Risarcimento del danno - Retribuzione perse - Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, fa venire meno la soluzione di continuità del rapporto lavorativo; conseguentemente, nel caso in cui sia dichiarato illegittimo l'anticipato collocamento in quiescienza (prepensionamento) di lavoratore autoferrotranviario per esonero del servizio a norma dell'art. 3 della legge n. 270 del 1988, il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzione perse dal lavoratore a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, perché la dichiarazione di illegittimità della risoluzione del rapporto fa venire meno il titolo al trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)