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Sez. L, Sentenza n. 941 del 03/02/1999 (Rv. 522924 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento - Riassunzione in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima - Risarcimento del danno - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (nella specie. art. 3 legge 12 luglio 1988 n.270 sul prepensionamento degli autoferrotramvieri), e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima (sentenza n.60 del 1991 della Corte costituzionale), non deve essere risarcito il danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni, stante la mancanza di un illecito addebitabile al datore di lavoro, che intimò il licenziamento senza alcuna colpa, né possono essergli pagate le retribuzioni in mancanza delle corrispondenti prestazioni lavorative, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è retto dal principio della corrispettività, per il quale non può esservi retribuzione senza la corrispondente prestazione lavorativa (salve le deroghe tassativamente previste dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)