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Sez. 1, Sentenza n. 9405 del 25/09/1997 (Rv. 508227 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Avvenuta proposizione, in primo grado, di azione per danni, e riconducibilità degli ulteriori danni agli stessi titoli e natura - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508227-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum", costituisce inammissibile domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)