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Sez. 1, Sentenza n. 38511 del 03/10/2002 Cc. (dep. 15/11/2002) Rv. 222530 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato in custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire - Sospensione dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222530-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. va disposta anche nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire, nel momento in cui la relativa sentenza diviene irrevocabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)