Sez. L, Sentenza n. 7546 del 01/08/1998 (Rv. 517656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Natura - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato dal datore di lavoro abbia o meno natura e funzione diverse da quelle proprie del trattamento di fine rapporto e sia quindi da includere o meno nella categoria (eccezionale e del tutto residuale) delle indennità fatte salve dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, si risolve in un accertamento che, involgendo l'interpretazione della disciplina contrattuale, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha, nella specie, confermato la sentenza con la quale si era ritenuto che il quinto comma dell'art. 4 cit. non fosse applicabile ad una indennità, priva di autonoma causa, avente in comune con il TFR il requisito della proporzionalità alla retribuzione e anzianità lavorativa e quindi la natura di retribuzione differita).
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)