diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8796 del 15/04/1986 Ud. (dep. 29/08/1986) Rv. 173624 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'INDIZIATO O DELL'ARRESTATO RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL SUO LIBERO CONVINCIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173624-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'INDIZIATO O DELL'ARRESTATO RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL SUO LIBERO CONVINCIMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Le dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato o dall'arrestato agli organi di polizia giudiziaria, al di fuori delle garanzie difensive ex art. 225 cod. proc. pen.; non costituiscono interrogatorio, ma possono essere utilizzate dal giudice, ai fini della formazione del suo libero convincimento, se il loro contenuto sia riportato nel rapporto e confermato dal verbalizzante. (V mass n 167341; (V mass n 168549; (V mass n 168771; (V mass n 169400; (Conf mass n 154627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)