Sez. 3, Sentenza n. 6785 del 18/11/1986 (Rv. 448907 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI PER DANNI PRODOTTI DALLA COSA - A CARICO DEL PROPRIETARIO LOCATORE DI UN IMMOBILE - SUSSISTENZA - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE RIPARAZIONI - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - A CARICO DEL LOCATORE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI PER DANNI PRODOTTI DALLA COSA - A CARICO DEL PROPRIETARIO LOCATORE DI UN IMMOBILE - SUSSISTENZA - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLE RIPARAZIONI - IRRILEVANZA.*
La responsabilità nei confronti di terzi per danni derivanti dalla omessa riparazione della cosa locata grava - ancorché si tratti di lavori di piccola manutenzione da effettuarsi dal conduttore ai sensi dell'art. 1576 cod. civ. - sul proprietario al quale, in base al principio di cui all'art. 2051 cod. civ., incombe l'Obbligo della custodia e che, quale possessore dell'immobile, conserva i suoi poteri di ingerenza e di vigilanza sulla cosa locata e deve impedire che dalla stessa i terzi subiscano nocumento, a nulla rilevando la sua facoltà di rivalsa nei confronti del conduttore ovvero la circostanza che questi abbia omesso di dargli avviso della necessità delle riparazioni, incidendo siffatta omissione nello ambito dei soli rapporti interni fra le parti del contratto di locazione e non potendo essere opposta dal proprietario-locatore ai terzi che abbiano, in conseguenza dell'omessa manutenzione, subito danni. (V 1589/85, mass n 439574; (V 5868/84, mass nn 437541 e 437540; (V 1868/83, mass n 426712; (V 4384/79, mass n 400914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1609, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)