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Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 22/02/1985 (Rv. 439574 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - OBBLIGO DI CUSTODIA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI A CARICO DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - CONCORRENZA CON QUELLA DEL PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439574-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - OBBLIGO DI CUSTODIA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI A CARICO DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - CONCORRENZA CON QUELLA DEL PROPRIETARIO.*

L'Obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con l'Obbligo, su di lui gravante, di effettuarvi visite periodiche e di eseguire gli opportuni interventi; conseguentemente egli non resta dispensato dall'Obbligo di vigilanza e di custodia, connesso con quello di manutenzione e riparazione dell'immobile locato, in relazione agli analoghi poteri che spettano al conduttore, sicché le loro responsabilità verso i terzi - per un evento riconducibile al mancato Esercizio di quei poteri nell'ambito delle rispettive sfere di Azione - sono concorrenti, salva la facoltà di rivalsa del locatore nei confronti del conduttore. (V 1868/83, mass n 426712; (V 4384/79, mass n 400914; (V 3933/77, mass n 387632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)