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Sez. 5, Sentenza n. 12525 del 28/06/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 217458 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Reato posto in essere da appartenente ad associazione mafiosa - Caratteri dell'aggravante - Compatibilità con l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217458-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

L'aggravante di cui all'art.7 D.L. n.152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis, relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è compatibile con l'aggravante di cui all'art.629 comma II cod. pen. (consistente, in virtù del rinvio all'art.628 cod. pen., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)