Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 03/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165738 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE DAVANTI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - PRECLUSIONE O SCARSO VALORE PROBATORIO DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE PERSONALE DAVANTI AL MAGISTRATO - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - PRECLUSIONE O SCARSO VALORE PROBATORIO DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE.*
La ricognizione personale eseguita davanti al magistrato, con la osservanza delle modalità previste nell'art. 360 cod. proc. pen., non è preclusa né sminuita nel suo valore probatorio da precedenti eventuali riconoscimenti fotografici davanti agli organi di polizia. Infatti la norma citata prevede, appunto, che alla ricognizione possa essere chiamato chi, in precedenza, abbia avuto occasione di vedere la persona da riconoscere. (Conf mass n 151582; (Conf mass n 151930; (Conf mass n 159525).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)