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Sez. 6, Sentenza n. 5866 del 09/01/1990 Ud. (dep. 23/04/1990) Rv. 184115 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - PERSONALE - PRECEDUTA DA INFORMALE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184115-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - PERSONALE - PRECEDUTA DA INFORMALE RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

La ricognizione formale dell'imputato eseguita con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non è preclusa né sminuita nel suo valore probatorio da precedenti riconoscimenti fotografici innanzi agli organi di polizia giacché la norma citata prevede appunto che alla ricognizione formale possa essere chiamato anche chi in precedenza ha avuto occasione di osservare l'immagine fotografica della persona da riconoscere. (V mass n 172645; (Conf mass n 151582; (Conf mass n 151930; (Conf mass n 159525; (Conf mass n 165738; (Conf mass n 168446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)