Sez. 1, Sentenza n. 20057 del 30/09/2011 (Rv. 619803 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Stipulazione in forma scritta "ad substantiam" - Volontà negoziale dell'ente - Accertamento - Criteri - Obbligo del giudice di fermarsi all'interpretazione letterale - Esclusione - Conseguenze in ordine ad errore materiale - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" non comporta il rilievo esclusivo del criterio dell'interpretazione strettamente letterale del testo contrattuale, dovendo questa essere condotta alla stregua delle regole di ermeneutica di diritto comune, poste dagli artt. 1362 ss. cod. civ., potendosi quindi accertare con ogni mezzo, compreso l'esame di testimoni, l'eventuale errore materiale contenuto nel documento. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere interpretato il presso, pattuito "per ogni mq.", come riferito invece al "metro cubo" e non al "metro quadro").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)