diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26047 del 29/11/2005 (Rv. 584840 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Stipulazione - Volontà negoziale dell'ente - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584840-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

In sede di interpretazione dei contratti di diritto privato stipulati da enti pubblici, la volontà negoziale deve essere desunta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, rilevanti ai soli fini del procedimento di formazione della volontà di uno dei contraenti ed attinenti, perciò, alla fase preparatoria del negozio e privi di alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. Tali principi si applicano anche all'interpretazione dei provvedimenti amministrativi. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto, ha rilevato, sulla scorta dell'enunciato principio, l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di appello che, avuto riguardo all'interpretazione di un delibera comunale, anziché privilegiare la sola parte "dispositiva" dell'atto, ovvero la dichiarazione di volontà espressa di dare esecuzione ad una sentenza del giudice amministrativo, aveva indugiato a dare prevalenza alla relazione istruttoria della delibera e ad altre circostanze, pervenendo, così, ad attribuire alla delibera stessa un contenuto opposto a quello risultante dalla detta parte dispositiva, ovvero di addivenire, con le controparti della lite pendente dinanzi ad organi del contenzioso amministrativo, ad una transazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)