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Sez. 1, Sentenza n. 10868 del 11/05/2007 (Rv. 596358 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Stipulazione in forma scritta "ad substantiam" - Volontà negoziale dell'ente - Accertamento - Criteri - Comportamento delle parti anche posteriore alla stipulazione del contratto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596358-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., soggetti alla forma scritta "ad substantiam", la volontà negoziale deve dedursi unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non rilevando a tal fine il comportamento delle stesse parti anche posteriore alla stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)