Sez. 1, Sentenza n. 10868 del 11/05/2007 (Rv. 596358 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Stipulazione in forma scritta "ad substantiam" - Volontà negoziale dell'ente - Accertamento - Criteri - Comportamento delle parti anche posteriore alla stipulazione del contratto - Rilevanza - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., soggetti alla forma scritta "ad substantiam", la volontà negoziale deve dedursi unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non rilevando a tal fine il comportamento delle stesse parti anche posteriore alla stipulazione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)