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Sez. 1, Sentenza n. 11247 del 30/07/2002 (Rv. 556404 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Stipulazione - Volontà negoziale - Accertamento - Criteri - Deliberazioni degli organi competenti, anteriori alla stipulazione - Valore - Vizi relativi al processo di formazione della volontà dell'ente - Annullabilità del contratto - Azione relativa - Esclusiva legittimazione dell'ente stesso - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556404-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, le quali attengono alla fase preparatoria e non hanno alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. Gli eventuali vizi relativi al processo di formazione della volontà dell'ente pubblico comportano l'annullabilità del contratto, la quale può essere fatta valere, in via di azione o di eccezione ai sensi degli artt. 1441 e 1442 cod. civ., esclusivamente dall'ente stesso e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)