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Sez. 1, Sentenza n. 619 del 11/02/1978 (Rv. 389936 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALAFEDE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389936-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALAFEDE - NOZIONE.*

Per l'annullamento di contratti ai sensi dell'art 428 cod civ - a differenza che per i negozi unilaterali - non si richiede la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo un elemento in se costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della malafede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)