Sez. 1, Sentenza n. 619 del 11/02/1978 (Rv. 389936 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALAFEDE - NOZIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO ALL'INCAPACE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALAFEDE - NOZIONE.*
Per l'annullamento di contratti ai sensi dell'art 428 cod civ - a differenza che per i negozi unilaterali - non si richiede la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo un elemento in se costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della malafede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)