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Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 13/05/1980 (Rv. 406927 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - MALA FEDE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406927-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI - MALA FEDE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NOZIONE.*

Per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art 428 cod civ - a differenza che per i negozi unilaterali - non si richiede la dimostrazione del grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo un elemento in se costitutivo o concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni della sfera intellettiva o volitiva dell'altro contraente. (Conf 619/78, mass n 389936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)