Sez. L, Sentenza n. 3583 del 15/06/1984 (Rv. 435575 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO - NATURA - AMMONTARE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 E ART. 2 LEGGE N. 436 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OVVERO QUOTA-PARTE IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO - DIRITTO - NATURA - AMMONTARE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, secondo il quale, ove il soggetto obbligato alla prestazione dell'assegno di divorzio sia deceduto senza lasciare un coniuge superstite, il coniuge divorziato può chiedere al tribunale l'attribuzione di tutta o di parte della pensione o degli altri assegni che sarebbero spettati al coniuge superstite, riconosce un diritto del tutto nuovo a favore dell'ex coniuge, con la conseguenza che il giudice del merito in Sede di liquidazione di tale attribuzione non è vincolato dall'ammontare dell'assegno di divorzio in precedenza liquidato, anche se, in Mancanza di criteri legislativi, può trovare utili elementi di comparazione nei criteri che avevano dato luogo alla Determinazione di tale assegno, valorizzando la responsabilità in relazione al fallimento del matrimonio, la durata di questo e gli apporti del coniuge, richiedente la pensione, alla comunità familiare, senza limitarsi alla semplice constatazione dell'immutazione attuale delle condizioni economiche del coniuge superstite, e tenendo altresì presente la concezione dei trattamenti pensionistici quale Forma di apporto economico alla famiglia nel suo insieme. (V 5521/83, mass 430454; (V 7238/83, mass n 431835; (V 3244/83, mass n 428138; (V 6045/81, mass n 416836).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)