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Sez. 2, Sentenza n. 12235 del 07/04/1978 Ud. (dep. 12/10/1978) Rv. 140132 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALLO INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140132-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALLO INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Il criterio differenziale per distinguere il delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, da quello di estorsione risiede nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona offesa si induce a quella Azione od omissione da cui deriva il conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente. Si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dallo imputato, giacche in tal caso l'offeso non e coartato nella sua volonta, ma si determina all'Azione od omissione versando in stato di errore. Si ha, invece, estorsione quando il danno e prospettato come certo e sicuro ad opera del reo o di altri, perche in tale ipotesi l'offeso e posto nell'alternativa ineluttabile o di far conseguire all'agente il voluto profitto o di subire il danno minacciato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)