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Sez. 5, Sentenza n. 24498 del 20/11/2009 (Rv. 610356 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area demaniale assegnata per la costruzione di un opificio industriale - Concessione "ad aedificandum" - Imposta - Applicabilità - Condizioni - Costituzione di un diritto reale di superficie - Necessità - Indice decisivo - Destinazione dell'opera al concessionario al momento della cessazione del rapporto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610356-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Ai fini della soggezione all'imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione "ad aedificandum", sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale - configurabile ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. -, assume rilievo decisivo la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l'ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto assoggettabile ad ICI un silos costruito su area demaniale marittima in virtù di una concessione attributiva di facoltà riconducibili ad un diritto di superficie, in quanto recante l'indicazione che le opere erette sarebbero rimaste nella disponibilità del concessionario e, dopo la scadenza della concessione, l'Amministrazione avrebbe potuto scegliere se acquisire le opere medesime o richiedere la loro demolizione e la riduzione in pristino dell'area a spese del concessionario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)