Sez. 3, Ordinanza n. 10043 del 27/01/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231150 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Art. 129 cod.proc.pen. - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE
In tema di definizione concordata della pena in appello, quantunque l'art. 599 del codice di rito non imponga - diversamente da quanto preveduto nell'art. 444 comma secondo - l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità al giudice dell' impugnazione, questi ha comunque il dovere di rispettare la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. essendo essa - al pari di quelle dettate dagli artt. 179 e 191 circa l'obbligo di rilevare le nullità assolute e l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite - di carattere generale applicabile in ogni e stato e grado del procedimento, e costituente deroga al principio devolutivo dell'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)